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«Art. 6-bis.
«Articolo 6-bis.
Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1 la parola "univocamente" è sostituita con la seguente "prevalentemente";
1) al comma 1 la parola "univocamente" è sostituita con la seguente "prevalentemente";
2) al comma 3 dopo "destinatario del provvedimento" è aggiunto "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
2) al comma 3 dopo "destinatario del provvedimento" è aggiunto "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" inserire le seguenti "e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" inserire le seguenti "e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
4) al comma 5, primo periodo dopo le parole "ai prestatori di servizi di accesso alla rete,", inserire le seguenti parole: "compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "ai prestatori di servizi di accesso alla rete,", inserire le seguenti parole: "compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole "provvedono comunque," inserire le seguenti ", entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole "provvedono comunque," inserire le seguenti ", entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";
6) è aggiunto il seguente comma "8. L'Autorità, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, può fissare limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito";
6) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP, il Registro italiano per il country code Top level domain (cctld).it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i cc tld diversi da quello italiano e per i nomi a Generic Top level Domain (gtld), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: " 7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento degli FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato di cui all'articolo 6 comma 2."
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione", inserire le seguenti "di cui all'art. 2, comma 5 della presente legge".
b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione", inserire le seguenti "di cui all'art. 2, comma 5 della presente legge".